Il Centro Studi Internazionale Leone XIV è stato costituito con atto pubblico in data 16 dicembre 2025, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), quale Associazione senza fini di lucro – Ente del Terzo Settore, con sede legale in Firenze, Piazza Santo Spirito n. 30.
L’Associazione opera in modo apolitico e apartitico e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo attività di studio, ricerca, formazione e confronto sui temi della politica internazionale, delle relazioni tra i popoli, della cooperazione sovranazionale e multilaterale, nel solco della dottrina sociale della Chiesa e del magistero di Papa Leone XIV.
Con il medesimo atto costitutivo sono stati nominati i primi componenti del Consiglio Direttivo, individuando quale Presidente dell’Associazione Padre Giuseppe Pagano e quale Vice Presidente Lorenzo Calvani. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Ente nei confronti dei terzi e in giudizio.
Le norme sul funzionamento e sull’ordinamento dell’Associazione sono disciplinate dal presente Statuto, allegato all’atto costitutivo sotto la lettera “A”, che ne definisce identità, finalità, struttura organizzativa, organi sociali e modalità di svolgimento delle attività.
- Titolo I – Denominazione, sede, scopo
- Titolo II – Organi sociali
- Titolo III – Patrimonio e bilancio
- Titolo IV – Associati
- Titolo V – Avanzi di gestione
- Titolo VI – Scioglimento – Controversie – Regolamento interno
- Titolo VII – Rinvio
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA
Art. 1)
È costituita, nel rispetto dell’articolo 1, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e dell’articolo 36 e seguenti del Codice Civile, quale Ente del Terzo Settore, un’associazione denominata “Centro Studi Internazionale Leone XIV ETS”; l’Associazione potrà utilizzare la denominazione abbreviata: “C.S.I. Leone XIV ETS”.
Art. 2)
L’Associazione ha sede legale in Firenze.
Il Consiglio Direttivo potrà trasferire altrove la predetta sede, nonché istituire e/o sopprimere, sia in Italia che all’estero, sedi secondarie, sedi di rappresentanza, succursali, sezioni e uffici.
Art. 3)
L’Associazione è apolitica e apartitica.
Essa non ha fini di lucro ed intende perseguire in via esclusiva, o comunque principale, attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare di promuovere e sviluppare studi e ricerche sui temi della politica internazionale, di svolgere attività di consulenza nonché di formazione; di organizzare convegni, seminari e dibattiti, anche con la collaborazione di analoghi organismi italiani e di altri Paesi; di pubblicare libri e periodici, con esclusione di quotidiani.
Il suo obiettivo è quello di promuovere una visione aperta e innovativa nei processi internazionali, con una costante attenzione alle realtà emergenti, ai processi di globalizzazione, alla cooperazione sovranazionale e multilaterale, alle politiche sostenibili, all’affermazione dei diritti.
Il Centro Studi rivolge l’attività a favore di coloro (laici, diaconi, presbiteri, seminaristi, vescovi e più in generale religiosi e religiose) che desiderano acquisire una formazione politica nelle relazioni internazionali per prestare servizi a vari livelli nella vita sociale.
Gli interlocutori del Centro Studi sono le istituzioni, la comunità politica e culturale italiana ed internazionale, il sistema economico ed il mondo delle reti associative.
A tale fine l’Associazione potrà creare, sviluppare e mantenere legami di solidarietà tra i suoi membri e difendere i loro interessi, agire da catalizzatore per rinforzare le sinergie fra ricercatori, enti e strutture, pubbliche e private, nazionali ed internazionali, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione politica nelle relazioni internazionali.
Il Centro Studi persegue tali finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
a) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, c. 1, lett. d) D.Lgs. 117/2017);
In tale ambito, l’Associazione, tra l’altro potrà:
– Promuovere, svolgere o partecipare allo svolgimento di attività di formazione e consulenza mediante organizzazione di corsi, seminari, convegni, dibattiti, meeting one to one;
– Promuovere, produrre o partecipare alla produzione di materiale informativo e/o formativo in formato cartaceo o digitale;
– Promuovere, svolgere o partecipare allo svolgimento di attività di:
▪ Educazione alla cultura politica ed economica ed alla cultura internazionalistica;
▪ Alternanza scuola-lavoro;
▪ Inclusione scolastica e sociale;
▪ Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;
▪ Cittadinanza attiva e legalità e educazione civica;
▪ Didattica per competenze e competenze trasversali;
b) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, c. 1, lett. h) D.Lgs. 117/2017);
In tale ambito, l’Associazione, tra l’altro, potrà:
– Promuovere, svolgere o partecipare allo svolgimento di ricerche scientifiche;
– Promuovere, svolgere o partecipare allo svolgimento di attività scientifiche a supporto della definizione, implementazione e valutazione di policy pubbliche e strategie di soggetti privati;
c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, c. 1, lett. i) D.Lgs. 117/2017);
In tale ambito, l’Associazione, tra l’altro, potrà:
– Promuovere, svolgere o partecipare allo svolgimento di corsi, seminari, convegni e dibattiti;
– Pubblicare libri e periodici, con esclusione di quotidiani.
L’Associazione potrà svolgere le proprie attività anche in collaborazione con enti pubblici e privati italiani e stranieri, quali ad esempio istituzioni formative ed educative di ogni ordine e grado.
In via secondaria e strumentale, l’Associazione può svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, CTS, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
Art. 4)
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso dei singoli associati.
TITOLO II
ORGANI SOCIALI
Art. 5)
Le cariche associative sono gratuite, ad eccezione di quanto stabilito all’articolo 11.
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario (se nominato);
f) il Tesoriere (se nominato);
g) il Comitato Scientifico;
h) l’Organo di controllo (se nominato);
i) l’Organo di revisione legale dei conti (se nominato).
Il Presidente e il Vice Presidente fanno parte del Consiglio Direttivo.
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Art. 6)
L’Assemblea generale degli associati è formata da tutti coloro che risultano iscritti nel Libro degli Associati ed è convocata, almeno una volta all’anno, presso la sede dell’Associazione o fuori da essa purché nel territorio italiano, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente di quello sociale entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, in unica sessione o eventualmente in un’ulteriore convocazione entro il termine predisposto dal Consiglio Direttivo, e comunque ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo stesso o ne facciano richiesta motivata almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo e per esso dal Presidente mediante lettera raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata o consegnata a mano a tutti gli associati almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l’adunanza e deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà l’Assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Nei casi di urgenza l’Assemblea è convocata con qualsiasi altro mezzo idoneo, quali fax, telex, telegramma o messaggio di posta elettronica, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.
Sono ammessi gli interventi in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, anche per via telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e sia appurato che il collegamento garantisca la possibilità di seguire adeguatamente lo svolgimento dei lavori assembleari e consenta di partecipare in tempo reale alla discussione.
Ai fini della verbalizzazione l’Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente dell’Assemblea ed il Segretario verbalizzante.
Art. 7)
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, da altro associato nominato contestualmente.
L’Assemblea nomina inoltre un Segretario verbalizzante e, in caso di necessità, due scrutatori per le votazioni.
L’Assemblea:
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e, fra essi, il Presidente ed il Vice Presidente;
- elegge il Segretario ed il Tesoriere dell’Associazione;
- elegge i componenti dell’Organo di Controllo e di quello di Revisione, ove istituiti;
- discute ed approva il programma annuale dell’attività svolta e da svolgere, il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale, presentati dal Consiglio Direttivo, nonché gli eventuali regolamenti interni;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla revoca, per giusta causa, del Presidente, del Segretario, del Tesoriere, dei membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo e/o dell’Organo di Revisione;
- delibera sulla nomina e l’esclusione dei membri onorari;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, sul trasferimento della sede dell’Associazione, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, quali ad esempio operazioni di trasformazione, fusione o scissione, nonché sullo scioglimento dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dal presente Statuto.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando è presente la metà più uno degli associati, personalmente o per delega, in prima convocazione; mentre in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega, fatte salve le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge, e delibera con le maggioranze previste dall’articolo 21 c.c.
In particolare, per quanto riguarda le modifiche statutarie, è richiesta la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, personalmente o per delega, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, fatti salvi gli obblighi di devoluzione imposti dalla legge, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, o la persona che in sua sostituzione presiederà l’Assemblea dei soci, potrà decidere di esercitare il voto in maniera segreta, al fine di tutelare i principi democratici e la trasparenza, consentendo a tutti i soci di esprimere la propria volontà liberamente, prevenendo il rischio di pressioni esterne ed interne.
Art. 8)
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati.
Il diritto di voto spetta soltanto agli associati in regola con il pagamento delle quote sociali e ciascuno di essi ha diritto ad un solo voto.
Ogni associato non può rappresentare in Assemblea più di tre associati o cinque nel caso in cui il numero dei soci sia superiore a cinquecento.
Si applica l’art. 2372 c.c. in quanto compatibile.
Art. 9)
Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto verbale, firmato da colui che presiede l’Assemblea e dal Segretario verbalizzante (ed eventualmente dagli scrutatori).
Detti verbali sono pubblici e a disposizione di chiunque ne faccia richiesta scritta al Presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 10)
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri, eletti dall’Assemblea degli associati. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. La carica di consigliere è gratuita.
La maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo deve essere scelta fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti Giuridici associati. Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente e il Vice Presidente.
Nel caso in cui venissero eletti persone fisiche non socie, le stesse devono comunque possedere e rispettare tutti i requisiti necessari per essere considerati soci e che sono riportati nei successivi articoli 23 e 24.
La carica di Segretario, della quale è riportato meglio all’articolo 17) che segue, può cumularsi con quella di Consigliere.
Art. 11)
Il Consiglio Direttivo:
a) individua e propone all’Assemblea le linee strategiche dell’Associazione;
b) esamina ed approva le relazioni sui programmi da svolgere, sottoponendole all’Assemblea dei soci;
c) delibera sull’ammissione degli associati e sulla eventuale loro esclusione e propone all’Assemblea i nomi degli onorari;
d) delibera su tutto quanto riguarda l’attività ed il patrimonio dell’Associazione e propone all’approvazione dell’Assemblea l’ammontare della quota annuale, anche in misura differenziata a seconda delle categorie di associati;
e) nomina il Presidente ed i membri del Comitato Scientifico;
f) stabilisce gli emolumenti spettanti al Presidente del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 8, comma 2, e comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. 117/2017;
g) adotta eventuali regolamenti di amministrazione dell’Associazione;
h) delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all’acquisto e all’alienazione di beni immobili;
i) delibera sulla erogazione delle somme e, in generale, sulle entrate e le uscite ordinarie e straordinarie necessarie al conseguimento degli scopi associativi.
l) Il Consiglio Direttivo può istituire uno o più Comitati, aventi solo funzioni consultive, anche per singoli progetti o attività, determinandone i relativi poteri, funzioni e durata, composti da Consiglieri ovvero da Consiglieri e Soci, di qualunque categoria facciano parte, anche non Consiglieri. I componenti di ciascun Comitato non possono essere in numero superiore a 9. Il Consiglio Direttivo, all’atto della nomina dei componenti di ciascun Comitato, individua un Coordinatore al quale è rimesso il compito di individuare i Soci, anche non Consiglieri, componenti del Comitato di appartenenza. Il Coordinatore dovrà riferire al Consiglio Direttivo in merito alle attività svolte ed alle decisioni prese.
m) Il Consiglio Direttivo può formare Gruppi di Lavoro, anche per singoli progetti o attività, a supporto delle attività dei Comitati. I membri dei Gruppi di Lavoro sono nominati fra Soci, restando inteso che, in ogni caso, almeno un membro deve essere Consigliere. Il Consiglio Direttivo, all’atto della nomina dei componenti di ciascun Gruppo di Lavoro, individua un Coordinatore al quale è rimesso il compito di individuare i Soci che faranno parte del Gruppo di Lavoro. Il Coordinatore dovrà riferire al Consiglio Direttivo in merito alle attività svolte ed alle decisioni prese.
Art. 12)
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri ed in ogni caso una volta ogni sei mesi.
La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune, rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno 8 (otto) giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche per posta elettronica o telefonicamente.
La riunione è ritenuta valida con la presenza della metà più uno dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le sedute del Consiglio Direttivo risulteranno da regolare verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e da un Segretario verbalizzante di volta in volta nominato dal Presidente.
Sono ammessi gli interventi nelle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione, anche per via telematica, purché sia possibile verificare l’identità del membro del Consiglio Direttivo che partecipa e vota e sia appurato che il collegamento garantisca la possibilità di seguire adeguatamente lo svolgimento dei lavori e consenta di intervenire in tempo reale alla discussione.
Ai fini della verbalizzazione la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante dell’Associazione.
Art. 13)
Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, tra cui la gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, il cui esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Il Consiglio Direttivo provvederà a redigere ed approvare ogni anno il bilancio d’esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale, e lo presenterà per l’approvazione all’Assemblea Generale insieme con una relazione sull’attività svolta dall’Associazione nell’anno.
Spetta al Consiglio Direttivo la gestione dell’Associazione e il compimento di qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell’Associazione, fermo restando che la firma e la rappresentanza verso terzi ed in giudizio spettano esclusivamente al Presidente o, in caso di impedimento dello stesso, al Vice Presidente ovvero, in caso di impedimento anche di quest’ultimo, ad un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.
Art. 14)
Se nel corso del periodo di carica venissero a mancare per una qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvederà a sostituirli per cooptazione, attingendo prioritariamente dalla lista dei candidati non eletti e successivamente con le stesse modalità previste per le elezioni.
I membri cooptati dureranno in carica fino alla data di scadenza dei membri sostituiti.
Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo viene considerato decaduto, continua ad operare in regime di prorogatio, e quelli rimasti in carica convocheranno di urgenza l’Assemblea degli associati per indire una nuova elezione.
Art. 15)
I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Ente, dei creditori, degli associati e dei terzi, ai sensi di legge.
Al conflitto di interessi dei componenti l’organo amministrativo, Consiglio Direttivo, si applica l’art. 2475-ter c.c.
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16)
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea generale, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.
Il Presidente ha la firma associativa e la rappresentanza legale ed organica dell’Associazione; convoca, presiede e coordina il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli associati, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ha pertanto tutti i poteri necessari per assolvere al proprio compito, oltre al potere di porre in essere atti di particolare urgenza, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo dirige le attività dell’Associazione, anche con l’ausilio e seguendo le proposte del Comitato Scientifico.
In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di coordinamento e direzione vengono assunte dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, possono essere svolte in via vicaria da un Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, quando presiede l’Assemblea dei soci, può scegliere di far esercitare il voto in maniera segreta.
SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 17)
Il Segretario dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea generale, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
La carica di Segretario può cumularsi con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Il Segretario coadiuva il Presidente nel coordinamento delle attività dell’Associazione, tiene il Libro degli associati ed i libri delle adunanze e delle delibere degli organi associativi.
TESORIERE
Art. 18)
Salvo che non gli siano conferiti maggiori poteri al momento della sua nomina, il Tesoriere ha il compito di sovraintendere la gestione amministrativa dell’Associazione e di collaborare alla redazione annuale dei bilanci consuntivi e preventivi e dell’eventuale bilancio sociale.
Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, a meno che non ne sia membro.
Il Tesoriere dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
COMITATO SCIENTIFICO
Art. 19)
Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 35 (trentacinque) membri, scelti dal Consiglio Direttivo tra personalità di particolare rilievo della comunità scientifica e della cultura italiana e straniera, con competenze legate alle attività e alle finalità dell’Associazione.
Il Presidente del Comitato Scientifico è eletto dai membri del Comitato stesso entro due mesi dalla loro nomina.
I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per un quinquennio. Il loro mandato è rinnovabile.
Il Comitato Scientifico ha il compito di partecipare alla vita associativa, mettendo a disposizione la particolare competenza ed esperienza dei propri membri e favorendo il dialogo tra gli associati con il mondo accademico, produttivo-sociale e quello istituzionale.
In particolare, il Comitato Scientifico, agendo in via autonoma o in conseguenza di specifica richiesta, assiste gli altri Organi dell’Associazione, elabora pareri e presenta proposte.
Gli altri Organi dell’Associazione devono, nei loro atti, citare i pareri, le proposte e l’attività di assistenza prestata dal Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico elabora pareri sulle questioni più importanti della vita associativa e può presentare agli altri Organi proposte di attività.
Il Comitato Scientifico presenta all’Assemblea una relazione annuale del proprio operato.
Il Presidente del Comitato Scientifico può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Art. 20)
Nei casi in cui fosse obbligatorio per legge o laddove l’Associazione volontariamente intendesse dotarsene, sarà nominato dall’Assemblea degli associati un Organo di controllo, monocratico o collegiale.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento.
L’Assemblea degli associati può affidare all’Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti.
L’Organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità generale/sociale con riguardo alle disposizioni di legge in materia ed attesta la conformità del bilancio alle Linee Guida applicabili.
Contestualmente o in alternativa alla nomina dell’Organo di controllo, gli associati possono affidare la funzione di revisione legale dei conti ad un Revisore esterno.
Nel caso di nomina dell’Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni di legge.
Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell’Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso eventualmente affidata.
Al Revisore o ai Revisori legali dei conti spetta, nelle forme e nei limiti di legge, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione ed in genere i compiti di cui alla legge; essi sono nominati nei casi ed ai sensi delle disposizioni di legge in materia.
TITOLO III
PATRIMONIO, BILANCIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 21)
Il Patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Può in particolare essere costituito da:
a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative dei singoli aderenti;
b) proventi derivanti dalla attività economica;
c) liberalità, sovvenzioni e sponsorizzazioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche e/o giuridiche;
d) contributi di Enti locali, Enti Pubblici di ricerca e/o altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
e) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
f) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
g) proventi derivanti da ricavi di pubblicazioni, materiale didattico e scientifico ed offerte di beni di modico valore.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione può assumere personale nei modi consentiti dalla legge per perseguire i propri scopi istituzionali.
Le quote associative e le erogazioni sono rispettivamente pagate e fatte a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione degli associati.
Non sono da intendersi erogazioni gli eventuali anticipi a titolo di prestito infruttifero da parte degli associati che potranno essere versati per finanziare le attività associative in caso si renda necessario od opportuno; in tal caso detti versamenti verranno restituiti appena ciò sia possibile, compatibilmente con i bilanci e le liquidità dell’Associazione, il tutto nei limiti, nei modi e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia e comunque applicabili per il caso di specie.
Il versamento delle quote associative e delle erogazioni inoltre non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.
L’esercizio associativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio dovranno essere predisposti dal Consiglio Direttivo, per l’approvazione da parte degli associati, il bilancio d’esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi ed oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato dalla relazione di missione che illustra le singole poste di bilancio, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.
Di tali documenti dovrà essere data idonea pubblicità mediante affissione presso la sede dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea.
Saranno osservate le disposizioni di legge per eventuali altri depositi o pubblicazioni.
Art. 22)
L’Associazione deve tenere:
– il Libro degli associati;
– il Libro delle adunanze e delle delibere delle Assemblee;
– il Libro delle delibere degli organi di amministrazione e di controllo;
– il Libro di ogni altro organo associativo, tra cui quello dei volontari.
Gli associati hanno diritto di esaminarli previa richiesta scritta al Presidente, con preavviso di almeno 8 (otto) giorni.
TITOLO IV
ASSOCIATI
Art. 23)
Possono essere associati dell’Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni, società, associazioni ed enti, sia italiani che stranieri, che ne facciano richiesta e che dichiarino di rispettare la dottrina e gli insegnamenti che sono alla base del magistero di Papa Leone XIV e, più in generale, di condividere i principi che stanno alla base della Chiesa Cattolica, consistenti nella promozione della dottrina sociale fondata sul primato della persona, la sacralità della vita, il bene comune, il rispetto della dignità umana, la giustizia sociale, la solidarietà, la pace e la sussidiarietà, sostenendo l’importanza di garantire le giuste libertà individuali e sociali.
I candidati che desiderano diventare soci devono avere seri e fondati interessi e coinvolgimento nel settore, previa lettura dello Statuto ed accettazione dello stesso e degli eventuali regolamenti.
Non possono essere soci le persone fisiche che siano sottoposte a condanne penali passate in giudicato per delitti o contravvenzioni commessi per dolo.
Nel caso di persone giuridiche o di Enti, la richiesta deve indicare il nominativo della persona fisica che li rappresenta e deve essere corredata da atto deliberativo legalmente valido. Successivi cambiamenti del rappresentante dovranno essere formalmente comunicati all’Associazione.
Gli associati si dividono in:
– associati fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, all’approvazione dello Statuto ed alla formazione del suo originario fondo di dotazione; essi versano regolarmente la quota annua di iscrizione;
– associati ordinari: coloro i quali, avendo preso conoscenza dello Statuto, intendono contribuire allo sviluppo delle attività dell’Associazione e versano regolarmente la quota annua di iscrizione;
– associati sostenitori: le persone fisiche e giuridiche, compresi gli Enti locali, Enti Pubblici di ricerca e/o altre amministrazioni pubbliche che intendano sostenere fattivamente l’Associazione sia attraverso iniziative di particolare rilievo e significato per le sue attività, sia mediante il versamento di una quota annua superiore a quella ordinaria e/o una tantum o con elargizioni stabilite dal Consiglio Direttivo;
– associati emeriti: le persone fisiche e giuridiche, compresi gli Enti locali, Enti Pubblici di ricerca e/o altre amministrazioni pubbliche che contribuiscono alla realizzazione dello scopo dell’Associazione mediante una contribuzione consistente e pluriennale, ulteriore rispetto al pagamento della quota associativa, in denaro, beni mobili o immobili o attraverso iniziative di particolare rilievo e significato per le attività associative, stabilite dal Consiglio Direttivo.
La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento fra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione ed ognuno ha uguale diritto a partecipare effettivamente alla vita associativa.
A prescindere dalla qualifica, tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di:
(i) partecipare con diritto di voto all’Assemblea, concorrendo alla determinazione degli indirizzi generali dell’Associazione ed alla nomina degli organi sociali;
(ii) essere eletti alle cariche sociali per le quali abbiano i requisiti;
(iii) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo e presso la sede dell’Associazione.
La domanda di adesione all’Associazione deve essere rivolta al Consiglio Direttivo e per esso al suo Presidente e deve contenere la dichiarazione di condividere le finalità associative e l’impegno ad approvare ed osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti, nonché a versare regolarmente la quota associativa.
Sulla domanda di adesione all’Associazione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, con decisione motivata. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo dovrà motivare tale scelta e comunicarla agli interessati. Gli stessi avranno facoltà, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla notifica della delibera di rigetto, di chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera in occasione della sua successiva convocazione.
Tutti gli associati sono registrati in un apposito Libro dal quale risulteranno il domicilio e ogni altra utile informazione atta anche al regolare invio degli avvisi di convocazione dell’Assemblea e di ogni comunicazione informativa.
Gli associati sono tenuti ad avere verso l’Associazione e tra loro comportamenti corretti e rispettosi delle finalità prefisse, assunte quali valori comuni, nonché delle norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti.
RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
Art. 24)
Per quanto riguarda il recesso o l’esclusione degli associati valgono le norme contenute nell’articolo 24 del Codice Civile, precisandosi che rientra fra le cause di esclusione la morosità e/o il compimento di azioni che danneggino l’immagine e/o gli interessi dell’Associazione e/o che siano incompatibili con i fini della medesima.
In ogni caso l’associato uscente è tenuto a soddisfare tutte le eventuali pendenze di natura economica contratte con l’Associazione o con altri associati.
L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei soci membri presenti.
L’associato escluso avrà la facoltà, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla notifica della decisione di esclusione, di chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera in occasione della sua successiva convocazione.
In particolare, l’adesione all’Associazione è annuale (termina il 31 dicembre di ogni anno) e sarà automaticamente rinnovata in maniera tacita, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto richiesta di recesso entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.
MEMBRI ONORARI
Art. 25)
Sono membri onorari dell’Associazione le persone fisiche o giuridiche alle quali venga riconosciuto un particolare merito per aver contribuito allo sviluppo dell’Associazione e che accettino tale qualifica.
I membri onorari sono individuati dal Consiglio Direttivo e la loro nomina deve essere deliberata dall’Assemblea dei soci.
I membri onorari non sono soci dell’Associazione e pertanto non hanno i diritti e gli obblighi previsti per i soci, compreso il pagamento della quota associativa.
Essi possono, tuttavia, partecipare all’Assemblea senza diritto di voto ed essere informati circa le attività associative.
La qualifica di membro onorario viene persa per:
(i) recesso, che deve essere comunicato all’interessato dall’Associazione ed ha effetto immediato;
(ii) decadenza, rilevata con delibera del Consiglio Direttivo;
(iii) morte, interdizione o inabilitazione;
(iv) esclusione, deliberata dall’Assemblea nel caso di violazione grave e ripetuta o persistente dello Statuto, dei regolamenti interni o delle delibere degli organi, e/o di compimento di azioni che danneggino l’immagine e/o gli interessi dell’Associazione e/o che siano incompatibili con i fini della medesima.
VOLONTARI
Art. 26)
L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari.
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto.
I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito Registro dei volontari e vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Presidente del Consiglio Direttivo.
TITOLO V
AVANZI DI GESTIONE
Art. 27)
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’Associazione, a soci, membri onorari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili ed entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria e di quelle ad essa direttamente connesse, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO – CONTROVERSIE – REGOLAMENTO INTERNO
Art. 28)
In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo, acquisiti previamente eventuali pareri richiesti per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo o dell’organo sociale competente al momento della decisione, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e comunque nel rispetto delle destinazioni imposte dalla legge; si applica l’articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere eventualmente prescritto dalla legge sono nulli.
Lo scioglimento è deliberato, con le maggioranze previste dalla legge, dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e statutarie in materia.
Art. 29)
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali disponibili, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro l’Associazione, da o contro gli amministratori, da o contro l’Organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale. L’arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo equità.
Art. 30)
Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea con le maggioranze previste dall’articolo 21 c.c.
Eventuali modifiche al regolamento interno potranno essere apportate su proposta di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo. Tali modifiche, sottoposte all’Assemblea, saranno accolte con le maggioranze previste dall’articolo 21 c.c.
Art. 31)
Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali e si danno reciprocamente atto di essersi scambiate l’informativa prevista dall’art. 13 del medesimo Regolamento in relazione al reciproco trattamento dei dati personali.
Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente Statuto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
TITOLO VII
RINVIO
Art. 32)
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106, il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
